La Cassazione: ‘Se non si ricava vantaggio economico la pirateria non è reato’

La suprema corte di Cassazione ha emesso un’altra sentenza chiarificatrice in materia di diritto d’autore e reati informatici.

La pirateria reato solo se a scopo di lucro.

La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza 9 Gennaio n°149/2007, che scaricare da Internet senza trarne alcun vantaggio di tipo economico non costituisce reato. Con questa sentenza la Cassazione ha quindi annullato la sentenza della Corte d’Appello di Torino datata 29 Marzo 2005 che aveva riconosciuto colpevoli ex art 171 bis e 171 ter della legge 633/41 (e successive modifiche) due giovani torinesi per aver messo a disposizione, presso l’associazione studentesca del Politecnico di Torino, un server FTP “dal quale potevano essere scaricati da utenti abilitati all’accesso tramite un codice identificativo e relativa password”.

Per la Corte d’Appello di Tornino i due ragazzi erano colpevoli ed erano stati condannati ad una pena detentiva commutata in ammenda, ora invece la Cassazione ha annullato “senza rinvio” la sentenza, contribuendo altresì a chiarire la portata normativa delle controverse disposizioni della legge sul diritto d’autore.

L’art. 171 bis prevede che “Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni”, ma per la Cassazione è da escludere nel caso dei due giovani la configurabilità del reato di “duplicazione abusiva” in quanto essa non è attribuibile a chi in origine aveva effettuato il download, ma solo a chi aveva salvato il programma dal server per poi farne dei duplicati escludendo quindi che la duplicazione sia un passaggio obbligato per il download.

Mentre l’ art 171 ter prevede che “E’ punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati…”, ma per la Suprema Corte anche in questo caso deve esludersi il reato, in quanto elemento costitutivo della fattispecie è lo scopo di lucro e in questo caso invece “deve essere escluso che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall’accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server Ftp”.


Va sottolineato che per fine di lucro “deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di genere; né l’incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso”.

Carmine Iovino
Carmine Iovino
In rete: TUTTOLOGO // Appassionato di Videogames e NERD tourettico // Nella vita: Avvocato Penalista

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