Per la giurisprudenza di merito le multe notificate a mezzo di società terze sono nulle

Il dipartimento tematico tutela del consumatore di Italia dei Valori, segnala una importante decisione di merito che conferma un orientamento della suprema corte di cassazione sulla nullità delle multe notificate a mezzo di società terze

Multe notificate a mezzo di società terze

Nulle le multe notificate a mezzo società terze: il Componente del Dipartimento Tematico Nazionale Tutela del Consumatore di Italia dei Valori, Giovanni D’Agata segnala un’importante sentenza che ribadisce un orientamento della Cassazione, le multe notificate a mezzo di società terze sono da annullare: è quanto sostiene il Giudice di Pace di Nocera Inferiore in una recente sentenza che ribadisce un orientamento della Suprema Corte.

E’, infatti, prassi dei Comuni che emettono multe “seriali”, semplificare a proprio piacimento il procedimento di notificazione, che soggiace a precisi e rigorosi requisiti formali, affidare la notificazione degli atti amministrativi a non meglio identificate società e nel caso in questione sarebbe la stessa Società utilizzata anche dal Comune di Lecce, tale Sapidata S.A., con domicilio in San Marino. Il Giudice di Pace ha rilevato l’inesistenza giuridica della notifica effettuata non da uno dei soggetti indicati dal combinato disposto degli artt. 201 n. 3 e 12 C.d.S., ma da un non meglio identificato soggetto giuridico privato, tale Sapidata S.a. (nel nostro ordinamento tale sigla non indica un qualche tipo di società). Ne consegue che la notifica è inesistente in quanto effettuata non solo da un soggetto diverso da quelli indicati dal C.d.S., ma anche da un soggetto non meglio specificato. Secondo Giovanni D’Agata, questo è un altro duro colpo per tutti quelli enti locali che hanno scelto la via delle multe “seriali” a mezzo degli strumenti di rilevazione elettronica tipo autovelox e photored, con lo scopo di far cassa a danno degli utenti della strada.

A seguire il dispositivo della sentenza cui si fa riferimento:

GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE – 23 aprile 2007

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con ricorso ritualmente depositato, l’opponente ricorreva contro il verbale di contravvenzione n. PH2079, notificato il 29 ottobre 2006, elevato in data 11 ottobre 2006, relativamente alla violazione di cui all’art. 146 c.s. (transito con semaforo rosso), commessa il 25 giu­gno 2006, eccependo violazioni formali e sostan­ziali delle norme regolatrici della procedura in materia. In particolare deduceva la inesistenza giuridica della notifica effettuata, in quanto la stessa era stata eseguita, non dai messi comunali, ma dalla società Sapidata S.a. Il giudice, con decreto, fissava, per la discussione, l’udienza del 23 aprile 2007, ordinando alla pubblica amministrazione di deposi­tare, nel termine di 10 giorni prima di detta udienza, la documentazione relativa all’oggetto del ricorso. Con memoria depositata in atti, il Comune di Angri, a mezzo dell’avvocato C., insisteva per il rigetto del ricorso e depositava note illustrative e fotocopie, non autenticate, dalle quali, a suo dire, poteva rilevarsi l’omologazione e la taratura dell’apparecchio in questione, n. 2 rilievi fotografici con l’indicazione del giorno, delle ore e dei minuti e lettere, sempre in fotocopie non autenticate, ed indirizzate al Comando Polizia Municipale di Angri ed a firma amministratore società Italtraff Srl e Tec Service Srl. Ometteva il Comune il deposito del ver­bale redatto dall’agente all’atto dell’accertamento della violazione. All’udienza del 23 aprile 2007 erano presenti i procuratori delle parti, che si riportavano ai loro atti, insistendo per l’accoglimento delle loro richieste. Il giudice, verificata la sussistenza di sufficienti ele­menti per decidere la causa, pronunciava apposito dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE. – Il ricorso è risultato ammissibile, essendo stato depositato in data 9 novembre 2006 e cioè nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione avvenuta il 29 ottobre 2006. Preliminarmente va rilevata l’inesi­stenza giuridica della notifica effettuata non da uno dei soggetti indicati dal combinato disposto degli artt. 201 n. 3 e 12 c.s.ma da un non meglio identi­ficato soggetto giuridico privato, tale Sapidata S.a. (nel nostro ordinamento tale sigla non indica un qualche tipo di società). Ne consegue che la notifica è inesistente in quanto effettuata non solo da un soggetto diverso da quelli indicati dal C.S., ma anche da un soggetto non meglio specificato. Stante tale rilievo preliminare che comporta una declaratoria di nullità dell’atto impugnato si potrebbe tralasciare l’esame del merito. Pur tuttavia, per completezza, si pongono le seguenti ulteriori osservazioni: 1) nes­suna delle fotocopie depositata dal Comune di Angri riporta il certificato di omologazione dell’apparec­chio che avrebbe rilevata l’infrazione. Infatti, vi sono solo note della Prefettura e del Ministro delle infrastrutture e lettere al Comune di Angri da parte di società private che affermano sic et simpliciter che l’apparecchio di cui trattasi è conforme al prototipo depositato presso il Ministero dei lavori pub­blici e che risulta coerente con le condizioni indicate dal decreto n. 1130 del Ministero delle infrastrutture datato 18 marzo 2004. Allo stato, pertanto, deve rilevarsi che nessuna prova viene fornita di omolo­gazione dell’apparecchio di cui trattasi, con i docu­menti depositati in atti; 2) il caso in esame, relativo al c.d. «controllo remoto» delle infrazioni, è rego­lato dall’art. 201 C.S., comma l ter, dove è prevista la possibilità che, in deroga al principio della con­testazione immediata, alcune infrazioni possano essere accertate anche in assenza degli organi di polizia, purché il rilevamento avvenga mediante l’utilizzo di apparecchiature debitamente omologate. Ne deriva che, proprio per la peculiarità di tali meccanismi, funzionanti in assenza di operatori, vi deve essere una certezza assoluta circa l’effettività e la correttezza delle rilevazioni, certezza che può ritenersi sussistente non solo in presenza di ade­guata omologazione, con certificazione proveniente da ente pubblico, ma anche con debita taratura, con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente. Infatti, con la legge 273/1991 è stato istituito il sistema nazionale di taratura, con l’istituzione di Centri SIT (servizio di taratura in Italia) che sono preposti a tarare strumenti e ad emettere i relativi Certificati di taratura. In assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di una qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile non idonea per affer­mare la fondatezza dell’accertamento amministra­tivo. Le norme UNI EN 30012, ora integrate nelle UNI EN 10012 devono essere applicate anche in Ita­lia, considerato che gli enti nazionali sono tenuti a recepire le regole dettate dalla Comunità Europea. Sul punto va inoltre evidenziato che il Ministero dell’interno, con la circolare del 26 gennaio 2005 n. 4, ha chiarito che «gli accertamenti in automatico, ovvero in assenza dell’organo di polizia, delle vio­lazioni previste dagli artt. 146, comma 3 etc. sono correttamente effettuati solo qualora vengano ese­guiti mediante apparecchiature che abbiano ottenuta una specifica omologazione e solo su strade, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane princi­pali, individuate dal Prefetto». Nel caso di specie non risulta sussistente alcuna di tali condizioni; 3) i due fotogrammi depositati dal Comune di Angri riportano solo i minuti e non anche i secondi ed in una delle due foto la targa dell’auto è totalmente illeggibile, per cui, considerando a) che le foto potrebbero essere state scattate, sia al primo secondo che al cinquantanovesimo dello stesso minuto, con notevole intervallo temporale tra di esse; b) che non risulta indicata la durata del segnale rosso e la durata del segnale verde; c) che dalla foto, in cui si legge la targa, risulta che l’auto è ferma al segnale rosso, si potrebbe avere l’ipotesi che l’auto, fotografata ferma alla fine della durata del rosso, abbia attraversato l’incrocio con il segnale verde e 1’apparecchio, che non riporta i secondi, né la durata del rosso e del verde, terminata la durata del segnale di verde, abbia scattata un’altra foto con un nuovo segnale di rosso accesosi alla fine del minuto riportato sul fotogramma; d) sul display non è indicato il mese e l’anno della com­messa violazione, per cui non è possibile verificare la tempestività della contestazione. Ne deriva da quanto esposto la notevole inattendibilità dell’accertamento, stante la mancanza della indica­zione del secondo in cui avviene lo scatto delle due foto, nonché del mese e dell’anno. In definitiva, la notifica, effettuata da una società atipica, non ammessa nel nostro ordinamento deve ritenersi inesistente e l’accertamento, sia per carenza di prova sulla omologazione e sulla taratura dell’apparecchio e sia per le modalità di funziona­mento, senza l’indicazione del minuto secondo in cui avviene lo scatto della foto, né del mese ed anno sul display è risultato profondamente inattendibile. Di conseguenza il ricorso è fondato e merita accoglimento. Sussistono giusti motivi per una compensazione integrale delle spese di causa.

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