Per la Cassazione è reato porre in vendita modchip per console

Dopo le diverse pronunce dei tribunali arriva l’autorevole decisione della Cassazione: è reato vendere modchip per Playstation 2

Vendita modchip è reato

Tempi duri per gli smanettoni e soprattutto per quelli che nella pirateria hanno trovato la propria fonte di ricchezza. Dopo diverse e contrastanti decisioni in merito, la Corte di Cassazione sembra aver segnato un punto fermo nella travagliata vicenda giudiziaria che si è occupata di stabilire se porre in vendita modchip per la modifica delle console costituisse reato secondo la normativa in questione.

Il tribunale di Bolzano come riferiva a suo tempo Punto Informatico “Legittima la modifica della Playstation” aveva optato per la soluzione negativa, configurando la possibilità di effettuare una modifica quasi come un’estensione del diritto di proprietà arbitrariamente compresso da Sony con le sue politiche commerciali.

Lo stesso tribunale di Bolzano aveva poi confermato l’orientamento con una decisione assunta nel 2005 che assolveva l’imputato dal reato a lui ascritto (aver posto in vendita modchip per la modifica di console Playstation nella fattispecie) perchè il fatto non sussisteva.

Oggi invece la Corte di Cassazione fa luce sull’intera vicenda e in particolar modo sulla intricata questione di diritto ad essa sottesa: con la sentenza n.33768 del 3 Settembre 2007, infatti, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Bolzano che aveva giudicato non sussistente il reato di Oscar D. trentenne bolzanese giudicato colpevole in primo grado per aver posto in vendita modchips destinati alla modifica di console Playstation 2 e per questo condannato a sei mesi di reclusione e 6000 euro di multa.

La Corte di Appello di Bolzano per giungere all’assoluzione aveva argomentato che i fatti ascritti all’imputato risalivano al 2002 e quindi ad un periodo precedente all’entrata in vigore della normativa del 2003 che estende la nozione di pirateria e prevede specificamente il reato di contraffazione informatica relativo a questa tipologia di prodotti.

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha invece annullato il giudizio d’appello con rinvio, stabilendo che al di là delle innovazioni tecnologiche e dei prodotti che da esse scaturiscono i quali non possono essere sempre oggetto di specifica tutela, rimane un concetto fondamentale che è quello della protezione del diritto d’autore, diritto d’autore che può essere efficacemente difeso anche quando non c’è una specifica statuizione in merito alla nuova tecnologia, con l’applicazione dell’art.171 della legge 633 del 1941 in base al quale è punibile “chiunque produce, utilizza, importa,detiene per la vendita, pone in commercio, vende noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, decodificare o rimuovere le misure di protezione del diritto d’autore o dei diritti connessi”.

A questa norma dunque, può essere ricondotta l’attività di chi pone in vendita apparati in grado di eludere o comunque rimuovere i sistemi di protezione approntati dalla detentrice dei diritti d’autore relativi alla difesa degli stessi.

Webliografia e pertinenze:
Trib. del riesame Bolzano – Ord. 31 dicembre 2003
Punto Informatico “Legittima la modifica della Playstation”
Punto Informatico “Playstation modificarla non è reato”
Tribunale di Bolzano – Sentenza del 20 dicembre 2005 (Playstation modificate – 3)

Carmine Iovino
Carmine Iovino
In rete: TUTTOLOGO // Appassionato di Videogames e NERD tourettico // Nella vita: Avvocato Penalista

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