Email falsa: la Cassazione condanna un 37enne fiorentino per lesione della pubblica fede

La Cassazione ha condannato un 37 fiorentino per aver creato un indirizzo email a nome di un amica ed essersi spacciato per lei intrattenendo rapporti con utenti del web

Lesione della Pubblica Fede?

Attenzione internauti, correte ai ripari: eliminate tutte le mail registrate con falso nome perchè in Italia possono essere valutate come condotte costituenti reato. Se tutti prendessero alla lettera questo consiglio gli indirizzi e-mail di tutto il mondo si ridurrebbero a poco più di qualche milione.

In realtà il reato può configurarsi nel caso in cui un soggetto registri una mail a nome di un’altro soggetto e si spacci per esso intrattenendo rapporti sul web e inducendo gli interlocutori a credere di trovarsi di fronte ad un’altra persona.

Questo è quanto ha affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 46674 confermando così la condanna ad un anno di reclusione per un 37 enne fiorentino che aveva creato un indirizzo e-mail a nome di un’amica e aveva cominciato ad intrattenere contatti a suo nome.

A fondamento della pena la Suprema Corte richiama l’art 494 c.p. che fa riferimento alla “sostituzione di persona” all’interno del Titolo VII concernente i reati contro la fede pubblica. L’articolo in questione recita: “Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a se’ o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita’ a cui la legge attribuisce effetti giuridici, e’ punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno“.

Infatti secondo la Cassazione “nel caso in oggetto il soggetto indotto in errore non è tanto l’ente fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della rete i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona, in realtà inconsapevolmente si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa” e, alla difesa del 37 enne che faceva affidamento sulla circostanza che chiunque in rete può registrare un indirizzo con un nome falso o di fantasia, la Corte ha precisato che “oggetto della tutela è l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia di un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome“.

Nel caso di specie però il soggetto è stato ritenuto colpevole essenzialmente per essersi sostituito ad un’altra persona e per averle arrecato un danno, inducendo altresì in errore sulle qualità essenziali della persona (in primis il sesso) i propri contatti online.

Da questa sentenza insomma non bisogna ricavare una massima applicabile a tutti coloro i quali, non volendo essere individuati in rete utilizzano un nome di fantasia senza arrecare danno alcuno se non alla “fede privata della fantasia altrui”. Se così non fosse è ragionevole pensare che qualsiasi forma di comunicazione online coperta da nick, dalle chat ai forum, dovrebbe essere presto bandita dalla rete.

Carmine Iovino
Carmine Iovino
In rete: TUTTOLOGO // Appassionato di Videogames e NERD tourettico // Nella vita: Avvocato Penalista

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